laut Mitteilungsblatt entfällt die Pflicht zur Anbringung einer Warntafel an Trägern die auf der AHK mitgeführt werden.
Achtung ...das gilt nicht für Heckträger direkt am Fahrzeug oder die auf einen Lastenträger angebracht sind.
ja ich weiß...es ist noch nicht der 1. April ...das ist halt typisch Italien
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla
vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi,
nonche' dei sistemi, dei componenti e delle entita' tecniche
indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti
(CE) 715/2007 e (CE) 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il
nuovo Codice della strada, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto, in particolare, l'art. 72 del citato decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285;
Visto il regolamento UNECE n. 26, concernente disposizioni uniformi
relative all'omologazione dei veicoli per quanto riguarda le
sporgenze esterne;
Visto il regolamento UNECE n. 48, recante disposizioni uniformi
relative all'omologazione dei veicoli per quanto concerne
l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione
luminosa;
Visto l'allegato III del regolamento (UE) 2021/535 relativo
all'alloggiamento della targa;
Considerato che le strutture portabagagli, portasci' e
portabiciclette poggianti sul gancio di traino sono da considerare a
tutti gli effetti come un carico sporgente posteriormente al veicolo,
nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 164 del citato decreto
legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e della cui corretta
installazione, compreso l'eventuale carico su di esse sistemato, e'
responsabile il conducente;
Considerata la necessita' di regolamentare i dispositivi
supplementari di cui devono essere equipaggiati gli autoveicoli della
categoria internazionale M1 ed N1 , quando installano nella parte
posteriore le strutture portabagagli, portasci' e portabiciclette
poggianti sul gancio di traino, qualora tali strutture, da sole o con
il relativo carico, occultino i dispositivi di illuminazione e di
segnalazione visiva e l'alloggiamento della targa;
Sentito il Ministero dell'interno che, con nota prot. n. 104695 del
16 dicembre 2024, ha espresso parere favorevole;
Decreta:
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce le caratteristiche e le modalita'
di applicazione delle strutture amovibili portabagagli e portasci',
omologate in conformita' al regolamento UNECE n. 26, installate,
posteriormente a sbalzo e poggianti sul gancio di traino, sui veicoli
a motore della categoria M1 ed N1 , quando tali strutture, con o
senza carico, occultino i dispositivi di illuminazione e segnalazione
visiva e/o l'alloggiamento della targa del veicolo.
Mit einem am 21. Januar 2025 veröffentlichten Dekret des italienischen Verkehrsministeriums entfällt die Pflicht, die bisher vorgeschriebene reflektierende Warntafeln oder auch Wiederholungsschilder (ein drittes Nummernschild) für Fahrradträger zu verwenden, die auf Anhängerkupplungen montiert werden. Während die reflektierende Warntafel völlig wegfällt, reicht es beim Nummernschild stattdessen aus, das originale Kennzeichen des Fahrzeugs sichtbar am Träger anzubringen.

